Un saluto a tutti!
Oggi volevamo fornire un chiarimento a tutti coloro che
usano i pneumatici invernali.
Interessa coloro che si avvalgono della possibilità di
usare pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato
sulla carta di circolazione.
Il Ministero dei Trasporti, con circolare prot. 1049 del
17 gennaio 2014, ha chiarito che per “impiego stagionale” dei pneumatici
invernali si intende dal 15/11 al 15/4, durante il quale può vigere l’obbligo
del montaggio di pneumatici invernali (M+S) o catene a bordo.
Regola generale: su
un veicolo devono essere montati pneumatici con le caratteristiche indicate
nella carta di circolazione (pneumatici di serie).
Deroga: in inverno possono essere montati
pneumatici M+S con codice di velocità non inferiore a “Q” (160 km/h).
I veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una
targhetta monitoria ben visibile al conducente, che indichi la velocità massima
consentita per i pneumatici montati.
Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di
un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la vigenza delle
Ordinanze per le operazioni di montaggio/smontaggio. La deroga si applica
soltanto ai pneumatici invernali, impiegati per veicoli di categoria M1
(autovetture), N1 (furgoni no a 3,5 ton) e 01(rimorchi no a 0,75 ton) nel
periodo compreso tra il 15/10 ed il 15/5 (vedi circ. 104/95).
Sperando di esservi stati utili...
A presto!!