martedì 9 dicembre 2014

...sui pneumatici invernali...


Un saluto a tutti!

Oggi volevamo fornire un chiarimento a tutti coloro che usano i pneumatici invernali.

Interessa coloro che si avvalgono della possibilità di usare pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione.

Il Ministero dei Trasporti, con circolare prot. 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che per “impiego stagionale” dei pneumatici invernali si intende dal 15/11 al 15/4, durante il quale può vigere l’obbligo del montaggio di pneumatici invernali (M+S) o catene a bordo.


Regola generale: su un veicolo devono essere montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie).

Deroga: in inverno possono essere montati pneumatici M+S con codice di velocità non inferiore a “Q” (160 km/h).

 

I veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una targhetta monitoria ben visibile al conducente, che indichi la velocità massima consentita per i pneumatici montati.

Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni di montaggio/smontaggio. La deroga si applica soltanto ai pneumatici invernali, impiegati per veicoli di categoria M1 (autovetture), N1 (furgoni no a 3,5 ton) e 01(rimorchi no a 0,75 ton) nel periodo compreso tra il 15/10 ed il 15/5 (vedi circ. 104/95).

Sperando di esservi stati utili...

A presto!!

 

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